In data 29 Febbraio 2024 Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno sottoscritto accordi per la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali del Ccnl per i dipendenti delle piccole e medie imprese del settore edile ed affini (Vai al testo degli accordi).
Le Parti hanno proceduto ad una ridefinizione di alcune declaratorie inerenti le lavorazioni rientranti nel Ccnl.
Il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31 dicembre 2023, presenti nel fondo presso la CNCE, sarà destinato all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali.
Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%, con durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il 30% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamenti, accantonate al 31 dicembre 2023, è destinato alle richieste di Prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento allegato al presente accordo.
Ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione attraverso i seguenti parametri:
Se entrambi i parametri risultano pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda erogherà l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale; se invece risultano entrambi negativi, l'EVR non sarà erogato; se solo uno risulta negativo l'EVR sarà erogato nella misura del 50%.
Viene introdotta, dal 1° marzo 2024, un'aliquota contributiva dello 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore" istituito presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale, della formazione promossa dalle scuole territoriali, e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello).
La contribuzione destinata all'Ente formazione e sicurezza sarà pari allo 0,60% a decorrere dal 1° aprile 2024, e all'1% dal 1° gennaio 2025.
Apprendistato professionalizzante
Le Parti hanno ridefinito, con decorrenza 1° aprile 2024, la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante (tra cui: inquadramento, piano formativo, età dell'apprendista; periodo di prova; forma e contenuto del contratto; apprendistato presso aziende diverse, durata del contratto; retribuzione) e previsto l'istituzione di una commissione per l'aggiornamento complessivo della disciplina.
Apprendistato professionalizzante specialistico
Al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, è prevista la possibilità di prevedere nel PFI, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti sarà il seguente:
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
In adempimento a quanto previsto dall'art.11 d.lgs 36/2023, le Parti dichiarano che il Ccnl Confapi Aniem prevede assoluta equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto agli altri contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale indicati dalle stazioni appaltanti nei bandi e negli inviti.
Concordata infine l'istituzione di una Commissione per la bilateralità i cui lavori inizieranno a partire dal prossimo 21 Marzo.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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