C’è tempo fino al 31 marzo 2011 per chiedere il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro
Pubblicato il 13 novembre 2010
Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, datato
11 novembre 2010, è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimborso di cui era già stato fissato il termine nel precedente provvedimento agenziale del 1° aprile 2010.
Dunque, il termine per la richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro nel periodo d’imposta 2009 e la richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato nel
periodo d’imposta 2009 da soggetti passivi ivi non stabiliti, è stato rinviato al 31 marzo 2011
A seguito della pubblicazione della Direttiva 2010/66/UE del Consiglio del 14 ottobre 2010, nella Gazzetta dell’Unione Europea del 20 ottobre 2010, gli effetti del provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2010.