Con la risoluzione 74 del 27 agosto 2015, l'agenzia delle Entrate risponde ad un interpello sugli adempimenti necessari per fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo sulle parti comuni di un edificio composto da tre appartamenti distintamente accatastati e di proprietà esclusiva, un piccolo condominio.
L’agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio l’intestatario delle fatture e l’esecutore, tramite l’amministratore o uno dei condòmini, degli adempimenti richiesti dalla normativa.
Pertanto, per la fruizione degli incentivi per i lavori sulle parti comuni è necessario il codice fiscale del condominio, che, nel caso, non è stato chiesto.
Tuttavia, l'agenzia delle Entrate trova il rimedio.
Visto che:
- gli interventi edilizi sono stati effettuati dopo avere richiesto le autorizzazioni previste al competente ufficio comunale;
- i pagamenti relativi agli interventi, effettuati pro quota da ciascuno dei proprietari, sono stati eseguiti mediante l’apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati (il bonifico “parlante” permette all’istituto bancario o a Poste di operare la prescritta ritenuta dell’8% sulle somme accreditate);
si potrà richiedere l'attribuzione del codice fiscale al condominio, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese (nel caso il 2014), e pagare una piccola sanzione.
Nella risoluzione le mosse per il perfezionamento della procedura.
Entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese, è necessario:
- presentare a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, tramite modello AA5/6
- versare mediante F24 (codice tributo 8912), a nome del condominio, con indicazione del cf attribuito, la sanzione minima di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale
- inviare una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.
Devono essere specificati, distintamente per ciascuno di essi: le generalità e il codice fiscale; i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
Il proprietario che ha già presentato il 730/2015 può avvalersi del modello 730 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015.
Non è necessario, trattandosi di un piccolo condominio, nominare un amministratore e compilare l’apposito quadro AC del modello Unico Pf, in cui è prevista l’indicazione, tra l’altro, dei dati catastali degli immobili condominiali: andranno specificati nella comunicazione unica per tutti i condòmini.
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