Con il Messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, l’INPS torna sul tema relativo all’esonero concesso dal cd. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) ai datori di lavoro che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. Difatti, poiché legge di conversione al D.L. n. 137/2020 ha inserito nella norma di riferimento la possibilità di rinunciare all’esonero previsto dalla D.L. n. 104/20 anche solo per alcuni lavoratori a favore dell’altro esonero previsto dal menzionato decreto legge, l’Istituto Previdenziale offre la possibilità alle aziende che hanno beneficiato per intero dell’esonero del D.L. n. 104/2020, di ripensarci e di rinunciare a una parte del beneficio. L’Inps chiarisce che la rinuncia può riguardare anche un solo lavoratore.
Così facendo si riapre, per tali datori di lavoro, la possibilità di applicare il secondo esonero (ex D.L. n. 137/2020). Se il ripensamento riguarda un solo lavoratore, la quota di esonero è pari ai contributi sgravati riferiti al mese cui si rinuncia; il dipendente interessato lo individua l’azienda.
L’art. 12, co. 14, del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il successivo co. 15 del citato art. 12 prevede che:
Al riguardo, si sottolinea che, alla data del 25 dicembre 2020, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure disciplinate dal decreto-legge n. 137/2020.
Alla luce di quanto illustrato, l’INPS chiarisce che i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato art 12, co. 14, del D.L. n. 137/2020, previa rinuncia, ai sensi del successivo co. 15, a una quota di esonero di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020, “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dal decreto-legge n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
Si precisa altresì che, non essendo stato previsto dalla normativa di riferimento un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’art. 12 del D.L. n. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.
L’eventuale rinuncia di quote di esonero fruito, quindi, garantirebbe all’azienda interessata, a fronte della rinuncia/restituzione di un importo parametrato alla contribuzione datoriale dovuta per un singolo lavoratore, l’accesso all’esonero di cui all’art. 12, co. 14, del D.L. n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale.
Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:
Si rammenta, infine, che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” e sulle denunce di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021.
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