Avvocati: no alla rubrica giornalistica con indicazione dei recapiti e senza comunicazione all’Ordine
Pubblicato il 10 febbraio 2015
Non è ammesso all’avvocato, in quanto deontologicamente scorretto, tenere una
rubrica periodica in un quotidiano con
indicazione dei propri recapiti e
senza averne dato preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine.
E’ quanto ricordato dal Consiglio Nazionale Forense, con
sentenza n. 38 depositata il 10 giugno 2014, rigettando il ricorso di un avvocato avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, con cui veniva condannato alla
sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione.
L’avvocato censurava tale decisione, stante, a suo dire, l’elevata diffusione di rubriche del medesimo genere, nonché, in quanto la pubblicazione dei propri recapiti era avvenuta su espressa richiesta della redazione giornalistica.
Ha sostenuto tuttavia il Cnf la rilevanza, ai fini disciplinari, non è tanto del fatto di aver tenuto una rubrica, quanto piuttosto la circostanza di non averne dato preventiva comunicazione al proprio Consiglio dell’Ordine.
Inoltre, l’aver acconsentito alla
pubblicazione dei recapiti del proprio studio ed aver effettivamente ricevuto presso lo stesso, pareri e quesiti da parte dei lettori, integra una
forma di accaparramento e sviamento della clientela deontologicamente scorretta, poiché contraria all’onore e la dignità della professione forense.