Il provvedimento definitivo di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria o all'ampliamento di una struttura già esistente, è di competenza del Comune, titolare della funzione autorizzatoria in materia edilizia, poiché il profilo di specialità derivante dalla destinazione della struttura alla erogazione di prestazioni sanitarie si sovrappone - senza escluderlo - a quello ordinario di verifica della regolarità urbanistica rientrante appunto nella competenza comunale.
La verifica di compatibilità del progetto (da parte della Regione) rispetto alle linee programmatiche regionali, costituisce un atto infraprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante per l'amministrazione comunale, la quale deve necessariamente conformarsi alla valutazione operata dalla Regione, titolare del potere programmatorio. In buona sostanza, la verifica regionale di compatibilità del progetto di realizzazione di una nuova struttura sanitaria, costituisce un subprocedimento avente carattere presupposto, contraddistinto per il fatto che la Regione (o il Commissario ad acta) è tenuta ad esprimersi non sulla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento - spettando tale esame al Comune - bensì sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera.
In questo assetto ordinario di ripartizione delle competenze, si inserisce quello "emergenziale", vigente nella Regione coinvolta nella controversia in esame, caratterizzato dai poteri sostitutivi del Commissario ad acta – nominato ex art. 120 Cost. - per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale. Sicché, per effetto della nomina del predetto organo straordinario, alla Regione resta preclusa, temporaneamente, la suddetta valutazione di conformità del progetto di ampliamento della struttura edilizia, assegnata in via sostitutiva al Commissario ad acta.
Sono questi i principi enunciati dal Tar per la Calabria, Sezione seconda, nell’ambito di una controversia ove una S.r.l. chiedeva l’autorizzazione, da parte del Comune, per effettuare una diversa distribuzione degli spazi/ampliamento di una struttura sanitaria.
Nel caso di specie, i giudici amministrativi – con sentenza n. 1584 del 20 ottobre 2017 – hanno altresì negato che si possa ricorrere al silenzio assenso, in quanto la fase istruttoria non appare conclusa, non vi è uno schema di provvedimento sottoposto alla Regione ed il parere di verifica di compatibilità del progetto (da parte di quest’ultima) non è stato nemmeno reso nei termini per assenza del necessario presupposto costituito dalla programmazione sanitaria.
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