Assegno di ricollocazione. Al via la prenotazione dal portale di ANPAL

Pubblicato il 02 agosto 2018

L’ANPAL, con la nota del 23 luglio 2018, n. 9352, ha informato che, a partire dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per riorganizzazione aziendale o crisi dell’azienda, potranno effettuare la prenotazione dell'assegno di ricollocazione direttamente dal portale dell’Agenzia.

La giusta procedura di prenotazione dell’assegno di ricollocazione

Come specificato nella nota esaminata, il primo passo che il lavoratore è tenuto a compiere per prenotare l’assegno di ricollocazione, strumento di politica attiva per il lavoro che approfondiremo più avanti, è effettuare l’accesso al portale, registrandosi con apposito login.

Segnatamente, per accedere all’Area Riservata ed inviare la domanda per prenotare l’assegno di ricollocazione, occorre collegarsi al seguente link: https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata/Pagine/La-mia-home-anpal.aspx

Successivamente, una volta effettuato l’accesso il sistema mostrerà al lavoratore i dati acquisiti in fase di registrazione e chiederà l’inserimento delle seguenti informazioni:

A seguito di tali operazioni preliminari, all’atto della conferma dell’operazione, l’applicativo fornirà una comunicazione stampabile contenente il numero di prenotazione dell’assegno, nonché la data e l’ora della stessa.

Ai fini del completamento dell'iter, entro 30 giorni l’ANPAL effettuerà la verifica della validità della prenotazione - accertando la presenza della domanda di cassa integrazione e dell’accordo di ricollocazione - e fornirà al lavoratore comunicazione circa l’esito, per il successivo completamento della richiesta.

 

NB! Nelle more della piena implementazione delle funzionalità del sistema, l’accordo di ricollocazione va trasmesso ad ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula.

In più, i datori di lavoro, oltre all’accordo, dovranno inviare un prospetto in formato excel, contenente i dati dei lavoratori coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale, specificando nome, cognome, codice fiscale, sede e data di assunzione.

Una volta ricevute tali informazioni, sarà cura di ANPAL effettuare il caricamento dei dati dell’accordo di ricollocazione a sistema.

 

L’assegno di ricollocazione in cosa consiste?

Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un intervento promosso dalla legge di bilancio per il 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) è ufficialmente in vigore quanto previsto dall’ art. 24-bis del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), che sancisce la possibilità di attivare le misure di politiche attive per il lavoro durante il periodo coperto dall’intervento di CIGS, al fine di salvaguardare l’occupabilità dei lavoratori interessati.

Tale opzione richiede, tuttavia, alcune condizioni. In primo luogo, occorre che i lavoratori beneficiari siano inclusi in un piano di ricollocazione previsto dal- l’accordo siglato al termine della procedura di consultazione per l’accesso alla CIGS attivata a causa di riorganizzazione o crisi aziendale.

Ulteriormente, in sede di consultazione è necessario che vengano esaminati congiuntamente:

• il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario;

• le misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale;
• i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento;

• le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

Successivamente, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, i lavoratori interessati possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di altro lavoro.

A tale proposito, si specifica che l'assegno non consiste in una cifra in denaro che va al percettore, bensì in un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore, pubblico o privato, un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione.

In più, tale importo sarà riconosciuto al soggetto erogatore a risultato occupazionale conseguito.

 

NB! L’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione ai lavoratori rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, preclude una ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’accordo di ricollocazione

Come anticipato, ai sensi del comma 1 dell’art. 24-bis, del d. lgs. n. 148/2015, la procedura di consultazione sindacale finalizzata all’attivazione dell’intervento di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia previsto il completo recupero occupazionale può concludersi con un accordo di ricollocazione rispetto agli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.

Il verbale della procedura di consultazione per il ricorso all’intervento di CIGS dovrà riportare al suo interno l’accordo con il quale le parti definiscono il piano di ricollocazione.

 

NB! In tema di accordo e assegno di ricollocazione, sono doverose due precisazioni.

In primo luogo, non è possibile ricorrere all’accordo di ricollocazione in caso di CIGS determinata da contratto di solidarietà.

In secondo luogo, se l’accordo è stato siglato, il programma di assistenza intensiva dovrà essere compatibile con l’attività lavorativa residua e con l’accordo di ricollocazione stesso.

Si segnala, da ultimo, che in tali casi le iniziative di politica attiva andranno svolte fuori dall’orario di lavoro e non trova applicazione l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

 

Quali i benefici per lavoratori e imprese con l'assegno di ricollocazione?

Per i lavoratori interessati da interventi di CIGS, beneficiari dell’assegno di ricollocazione, sono previsti alcuni incentivi, in caso di nuova occupazione.

In particolare, in caso di stipula di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro, che non abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, il lavoratore potrà beneficiare:

Allo stesso tempo, al datore di lavoro che assume spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo annuale di 4.030 euro per un periodo massimo di:

 

NB! Per la fruizione del beneficio da parte delle aziende, l’Anpal comunicherà all’Inps i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo in cui usufruiscono dell’assegno di ricollocazione.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

ANPAL - Nota n. 9352 del 23 luglio 2018

 

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