Non commette violazione di domicilio, l’indagato che si introduce nella zona riservata alla sosta ed al parcheggio delle auto dei condomini. Trattasi, infatti, non di “privata dimora”, ma di un luogo di pertinenza condominiale aperto al pubblico.
Sulla scorta di ciò, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei confronti di un aggressore in ordine al reato di violazione di domicilio, aggravato dalla violenza privata.
Nello specifico – puntualizzano gli Ermellini – l’area destinata a sosta e parcheggio auto per i soli proprietari degli immobili, ha sì natura di “proprietà privata”, ma non anche di “privata dimora”; posto che i due concetti non sono sovrapponibili e che il secondo è molto più circoscritto del primo. Rientrano nella nozione di privata dimora, in particolare, esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili ai terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Ora il provvedimento impugnato – conclude la Corte con sentenza n. 53438 del 4 dicembre 2017 – nello scrutinare gli elementi costitutivi del reato di violazione di domicilio, non ha dimostrato la sussistenza di dette caratteristiche nel luogo dell’aggressione, così incorrendo in un vizio di motivazione.
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