La stazione appaltante può aggiudicare l’appalto mediante il metodo di scelta dell’estrazione a sorte, qualora vi sia totale equivalenza tra gli operatori concorrenti nella gara e risulti dunque impossibile esprimere qualunque tipo di preferenza.
Lo ha chiarito il Tar per la Campania, Sezione prima, respingendo il ricorso di un operatore di telefonia, che si era opposto al provvedimento con cui la Provincia aveva scelto l’aggiudicatario dei servizi di connettività messi a gara (l’altro operatore concorrente), mediante estrazione a sorte.
Le argomentazioni della società ricorrente, in particolare – si evince nella sentenza n. 1627 del 21 novembre 2017 – non sono in grado di sconfessare il criterio di scelta impiegato dall’amministrazione, ossia l’estrazione a sorte motivata dalla totale equivalenza delle offerte pervenute. Specie perché la ricorrente, pur lamentando la eccessiva genericità delle condizioni di gara, di fatto le ha accettate, partecipando alla gara medesima mediante presentazione della propria offerta.
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