Appalti endoaziendali: intermediazione illecita se l’appaltatore gestisce solo il rapporto
Pubblicato il 05 giugno 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
12357 del 3 giugno 2014, ha confermato l’orientamento ormai consolidato in forza del quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro negli
appalti "
endoaziendali" - caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente - opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo
in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di
gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una r
eale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (ex multis: Cass. 5 ottobre 2002 n. 14302, Cass. 19 luglio 2007 n.16016, Cass. 13 marzo 2013 n. 6343).
Né, continua la Corte, è necessario per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell’appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo (ex multis: Cass 20 maggio 2009 n. 11729, Cass. 6 aprile 2011 n. 7898, Cass. 28 marzo 2013 n. 7820).