E’ di ieri 30 gennaio il messaggio Inps n. 430 con cui l’Istituto illustra le modalità operative e i termini per presentare la domanda di anticipazione del TFS e del TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
L’anticipazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali si aggiunge, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.
La nuova prestazione, istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 9 novembre 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. del 28 luglio 1998, prevede la possibilità di richiedere l’anticipazione di parte o dell’intero TFR/TFS maturato, ma non ancora esigibile.
Possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS i pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.
Grazie all’anticipazione gli iscritti alla Gestione possono quindi fruire in via anticipata dell’intero ammontare del TFS/TFR maturato e non liquidato, o di una parte, senza aspettarne l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.
È prevista altresì la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota “libera”.
Sull’anticipazione TFS/TFR si applica un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento dell’1% e una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.
L’iscritto riceve, quindi, in unica soluzione l’intero TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione; è possibile richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità, per le quali si opera l’estinzione anticipata.
Il TFS/TFR ceduto verrà rimborsato alla Gestione dall’Ente competente per l’erogazione dello stesso in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto.
L’Ente erogatore provvederà poi a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto.
La domanda di anticipazione del TFS/TFR è trasmessa esclusivamente in via telematica, dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:
Nella domanda il richiedente deve indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per una parte e specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.
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