Alla Regione Abruzzo tutoraggio e controllo dei grandi contribuenti non residenti
Pubblicato il 04 gennaio 2011
A decorrere dal 1° gennaio 2011, le attività di tutoraggio e controlli (articolo 27, commi 9, 11 e 12
del Dl 185/2008, convertito con modificazioni
dall’articolo 1 della legge 2/2009) nei confronti dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato che assolvono gli obblighi ed esercitano i diritti in
materia di Iva direttamente ex articolo 35-ter,
comma 1, del Dpr 633/1972, con
volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro, sono demandate alla Direzione
regionale dell’Abruzzo.
È quanto stabilito dal provvedimento del
30 dicembre 2010 firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate. nel provvedimento sono dettagliate le attività demandate.
Mentre, in relazione ai periodi d’imposta per i quali
non sono scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e fino al
90° giorno successivo al termine stesso, il parametro di riferimento per
l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari non inferiore a 100 milioni di
euro è rilevato tenendo conto dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale
presentata. Fino alla scadenza di tale ultimo termine la competenza
all’espletamento dell’attività di rimborso nei confronti dei contribuenti che si
identificano per la prima volta ai sensi del citato articolo 35-ter, è attribuita al Centro
Operativo di Pescara.