La risoluzione 437/E del 12 novembre 2008 ha finalmente rivelato la posizione dell’Amministrazione finanziaria circa la questione della territorialità Iva delle intermediazioni collegate ad operazioni in ambito internazionale, a seguito della modifica recata dalla Finanziaria 2007 con l’inserimento della nuova lettera f-quinquies nel corpo dell’articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72, sulla territorialità delle prestazioni di intermediazione. Queste si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione è ivi effettuata, salvo che non siano commissionate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Ue. Le prestazioni si considerano inoltre “in ogni caso” effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo d’imposta.
Rimanevano da chiarire i confini della norma in relazione alla (non abrogata) disposizione di cui all’articolo 40, comma 8, del dl 331/93, volta a regolare la rilevanza territoriale dei servizi d’agenzia con riferimento alle operazioni intracomunitarie. Allo stesso modo, il tenore letterale del nuovo disposto di legge portava il dubbio sulla possibilità di ricondurre a tassazione le prestazioni correlate a transazioni “estero su estero”, afferenti operazioni estranee al territorio italiano quanto a quello comunitario, perché integralmente realizzate fuori della Comunità europea. Entrambe questioni risolte in via interpretativa dalla richiamata risoluzione agenziale.
Per le intermediazioni sui beni mobili (articolo 40, comma 8, dl 331), la norma sovranazionale si configura disciplina con valenza generale, idonea perciò a regolare ogni tipologia d’intermediazione, esaurendo così nel proprio ambito le diverse ipotesi di tassazione. Di conseguenza, sulle cessioni intracomunitarie l’impresa mandante emetterà autofattura con applicazione dell’imposta (aliquota 20%), essendo “di fatto inoperativo” il comma 8 dell’articolo 40 del Dl 331/93, che – collocato “fuori sistema” dall’aver uniformato il criterio di territorialità dei servizi di intermediazione – andrebbe abrogato, tutelando il contribuente che si è uniformato alla norma.
Riguardo alle prestazioni di intermediazione sulle transazioni “estero su estero”, esse sono da considerare fuori campo Iva “per carenza assoluta del requisito territoriale”.
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