Con sentenza n. 6105 depositata il 13 marzo scorso, la Cassazione ha definito una controversia in materia di Iva di gruppo dopo che era stata devoluta alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, la questione della compatibilità, con le norme comunitarie, del termine annuale di possesso della partecipazione della società controllata previsto dall'art. 73, ultimo comma del Dpr 633/72 per l'applicazione dell'Iva di gruppo. Riconosciuta la compatibilità delle regole interne da parte dell'Organo di giustizia europeo, la Corte di cassazione aveva il compito di verificare il concreto rispetto da parte dell'Italia della VI direttiva nella Consultazione del Comitato Iva, formalità questa che è prevista come requisito preventivo e obbligatorio per introdurre la liquidazione di gruppo. I giudici di legittimità si sono pronunciati affermando la conformità del regime nazionale anche in assenza della consultazione in quanto il modello implementato nel nostro Paese non costituisce misura di trasposizione della direttiva. Inoltre, spiega la Cassazione, la devoluzione alla Corte Ue dell'interpretazione di norme comunitarie è elemento di oggettiva incertezza sull'applicazione delle sanzioni che ne giustifica la mancata irrogazione.
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