Voucher digitalizzazione. Lo spostamento della sede operativa va sempre comunicata al MiSE

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Voucher digitalizzazione. Lo spostamento della sede operativa va sempre comunicata al MiSE

Solo le reti-soggetto iscritte al Registro delle imprese possono beneficiare del voucher digitalizzazione, mentre ne sono escluse le reti d’impresa non dotate di soggettività giuridica (cd. reti-contratto).

E’ una delle ultime Faq, datate 20 dicembre 2017, pubblicate dal ministero dello Sviluppo Economico in materia di voucher digitalizzazione.

Tra le precisazioni, viene affermato che la variazione della sede operativa dell’impresa dopo la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve essere tempestivamente comunicata al MiSE, e questo sarà tenuto a valutare il mantenimento delle agevolazioni considerando le disposizioni attuative dell’intervento agevolativo.

Con riferimento alle aziende che svolgono la propria attività sull'export di beni e/o servizi, il MiSE ricorda che in base all’art. 3, comma 12, DM 24 ottobre 2017, le agevolazioni non possono essere concesse per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

Tuttavia, non rientrano tra gli aiuti all’esportazione quelli riguardanti costi di partecipazione a fiere commerciali oppure quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o Paese terzo.

Si chiarisce che per “impresa unica”, nel modulo di domanda di prenotazione del voucher, deve intendersi un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  • maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Per individuare l’“impresa unica”, non è importante il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un altro Stato.

Ammessi all’agevolazione, nel caso di acquisto di soluzioni software, i costi per l’acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d’uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. Risposta negativa, invece, per i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l’utilizzo dei software, non comportino l’acquisto del software da parte dell’impresa. Le licenze d’uso devono prevedere una durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all’erogazione del voucher.

Spese non agevolate

A titolo esemplificativo vengono indicate le spese non agevolate:

  • beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal decreto 23 settembre 2014;
  • beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  • beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d'uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso;
  • soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;
  • servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell'impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
  • servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;
  • canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service - SaaS;
  • canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
  • beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
  • commesse interne all’azienda;
  • materiali di consumo;
  • imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA;
  • canoni di leasing.
Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 14 dicembre 2017 - Voucher digitalizzazione, apertura sportello e regolamento Unioncamere – Moscioni

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