Villetta a schiera indipendente con accesso autonomo, sì al superbonus 110%

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Villetta a schiera indipendente con accesso autonomo, sì al superbonus 110%

Ai fini del superbonus 110%, gli interventi devono essere realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

L’intervento sulla villetta a schiera può essere oggetto di superbonus se l’immobile ha i requisiti dell' "indipendenza funzionale" e dell' "accesso autonomo dall'esterno".

L’Agenzia delle entrate pubblica alcune risposte in merito al superbonus 110% del decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34), con cui offre interessanti specificazioni sulla disciplina.

Ad esempio, nella risposta n. 328 del 9 settembre 2020, in merito all’applicabilità dell’agevolazione agli interventi realizzati su villette a schiera, l’Agenzia coglie l’occasione per precisare cosa la norma intenda per edificio unifamiliare: tale tipologia di immobile è “un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Di più. È specificato che:

  1. un’unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  2. la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno", presuppone, ad esempio, che "l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva";
  3. le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari", alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della "indipendenza funzionale" e dell' "accesso autonomo dall'esterno", a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

L’Agenzia infine ricorda che non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita all’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 27 agosto 2020 - Superbonus 110%. Nel sito delle Entrate aggiornamento a tutto campo - Pichirallo

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