Superbonus al condòmino che si accolla la spesa con autorizzazione dell'assemblea

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Superbonus al condòmino che si accolla la spesa con autorizzazione dell'assemblea

Con la risposta ad interpello n. 620/2021, l’Agenzia delle Entrate scioglie un dubbio molto frequente in ambito condominiale, che si apre ogni qual volta alcuni condomini vogliono approvare un intervento che ricade nel perimetro del Superbonus al 110%, mentre altri no.

L’Agenzia specifica, per la prima volta, quali sono gli effetti su coloro che non partecipano al 110%.

Interventi ammessi al Superbonus nel cosiddetto “condominio misto”

Il caso oggetto di interpello è proprio quello di un cosiddetto condominio misto, che ospita alloggi di privati e di una Pubblica amministrazione.

A proporre l’istanza è la Pa, dal momento che alcuni condomini intenderebbero usufruire dell'agevolazione del Superbonus per interventi sulle parti comuni, mentre l’amministrazione istante, non potendo usufruire della maxidetrazione e non disponendo dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non è disposta a dare il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati.

La Pa non vuole opporsi agli interventi sulle parti comuni, a condizione che vi sia una valida deliberazione dell'assemblea all'esecuzione degli interventi ed, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, e che questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo.

La Pa chiede all’Amministrazione finanziaria se sia corretto procedere in tale modo.

Superbonus 110%, sì all’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa relativa alle parti condominiali comuni

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 620 del 22 settembre, si esprime positivamente.

A tal fine, viene richiamata la normativa e la prassi che disciplinano l’agevolazione Superbonus prevista dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) e dalle sue successive modificazioni.

Con riferimento al caso di specie, la normativa da richiamare è quella contenuta nel comma 9-bis, che è stato inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio dal decreto legge Agosto (Dl n. 104/2020) e successivamente modificato dalla Legge di bilancio 2021, in merito alla validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi ammessi al Superbonus.

Tale disposizione “consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali”.

A questo punto, però, l’Agenzia aggiunge una ulteriore specificazione, mai confermata prima in un interpello.

In tale ipotesi, si legge nel documento di prassi, “ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito”.

Ciò vuol dire che i condomini interessati a determinati lavori condominiali possono, se autorizzati dall’assemblea, realizzare e sostenere, senza chiedere soldi agli altri proprietari, le spese per interventi condominiali con la certezza di poter usufruire del Superbonus al 110%.

Gli altri condomini che non sono interessati e non partecipano all’agevolazione fiscale, invece, sono messi al riparo dalle eventuali sanzioni, in caso di inadempimenti e conseguente revoca dell’agevolazione.

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