Somministrazione, stop alle “causali” per proroghe e rinnovi

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Somministrazione, stop alle “causali” per proroghe e rinnovi

Con l’interpello n. 2 del 3 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito se la deroga di inserire la “causale” in caso di rinnovo o proroga di un contratto a tempo determinato, possa riferirsi anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine. Sul punto è stato specificato che la deroga introdotta dal D.L. n. 104/2020 riguarda il co. 01 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 126/2020, che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali previste dall’art. 19, co. 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015, riferite all’utilizzazione.

Deroga alla “causale” in caso di proroga e rinnovi

Il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, consente - in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle cd. “causali”, ossia i motivi che giustifichino l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi.

La disposizione in esame, la cui validità è stata prorogata sino al 31 marzo, chiarisce che la proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.

Deroga causale, applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine

Sul punto, il Ministero del Lavoro ritiene che l’art. 8, co. 1, del D.L. n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Al riguardo, il MLPS ribadisce che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’art. 1, co. 279, della L. n. 178/2020 – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’art. 93, co. 1, del D.L. n. 34/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e dalla L. n. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.

L’interpretazione fornita risulta, peraltro, in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati.

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