Somministrazione irregolare, si applica il CCNL di riferimento

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Somministrazione irregolare, si applica il CCNL di riferimento

In caso di somministrazione irregolare, il rapporto che viene a crearsi tra il lavoratore e l’utilizzatore è nuovo e distinto rispetto al precedente, con conseguente applicazione del trattamento retributivo e normativo da quest’ultimo applicato.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22066 del 13 ottobre 2020, in materia di somministrazione illegittima, fornendo interessanti chiarimenti in relazione al trattamento retributivo applicabile al lavoratore a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità della somministrazione e della successiva costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice.

Somministrazione irregolare, il caso

In sede di secondo grado di giudizio, i giudici hanno accolto la domanda proposta dal dipendente avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive, tra la retribuzione percepita dall’utilizzatrice e quella erogatagli dalla società di somministrazione.

Nello specifico, veniva richiesto che la retribuzione a lui spettante venisse determinata sulla base dei medesimi parametri di quella corrisposta dalla agenzia di somministrazione, con conseguente pagamento del risarcimento del danno dal 26 marzo 2010 al giorno di effettivo ripristino del rapporto, nonché in relazione al periodo maturato dal giorno successivo a tale data sino a quella dell’ultima busta paga ricevuta.

I giudici di merito hanno affermato che con l’art. 27, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, il legislatore ha inteso disporre la sostituzione di diritto del somministratore con il soggetto utilizzatore, rimanendo quindi invariato il trattamento retributivo corrisposto dal primo in favore del prestatore in virtù del principio di irriducibilità della retribuzione.

Somministrazione irregolare, stop al rapporto trilaterale

La Suprema Corte, però ha disatteso l’impostazione della Corte d’Appello, rilevando che nel momento in cui viene giudizialmente costituito un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’utilizzatore, la struttura soggettiva trilaterale che caratterizza il contratto di somministrazione, non può che venire meno.

Pertanto, non si avrebbe alcuna violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, in quanto l’utilizzatore non solo è libero di gestire tale nuovo rapporto in autonomia, ma anche il diritto di applicare all’ex lavoratore somministrato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo del medesimo applicato ai proprio dipendenti.

In definitiva, gli ermellini hanno precisato che i lavoratori ceduti sono soggetti al contratto collettivo applicabile al momento del trasferimento presso la società cessionaria, anche se più favorevole, atteso il loro inserimento nella realtà organizzativa di quest’ultima.

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