Scaduto il termine del versamento, per la riduzione delle sanzioni c'è il ravvedimento

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Scaduto il termine del versamento, per la riduzione delle sanzioni c'è il ravvedimento

I titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi che non hanno versato entro il 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0.4%, le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, da quelle in materia di Irap e da quelle in materia di Iva, sono soggetti all'azione sanzionatoria del Fisco.

Si ricorda che la scadenza era stata prorogata al 21 agosto 2017 con i Dpcm 20 luglio 2017 e 3 agosto 2017.

Sanzioni

Ex art. 13 del DLgs. 471/97:

  • se il ritardo non supera i 14 giorni, la sanzione è del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
  • se il ritardo è compreso tra i 15 e i novanta giorni, la sanzione è del 15%;
  • se il ritardo è superiore ai 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.

E' possibile ottenere la riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso.

L'opportunità del ravvedimento operoso entro i 90 giorni

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Si ricorda che:

  • per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni);
  • il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Le fasce di riduzione a seconda della tempestività (Dlgs. 472/97), entro i novanta giorni si ha:

  • con il ravvedimento sprint, per i tardivi versamenti entro i 14 giorni, si ha la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo, più l’ulteriore riduzione al quindicesimo per giorno di ritardo;
  • per i tardivi versamenti tra i 15 e i 30 giorni la riduzione della sanzione è ad 1/10 del minimo;
  • per i tardivi versamenti il cui ritardo è compreso tra i 31 e i 90 giorni si ha la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.

Ravvedimento oltre i 90 giorni

Il ravvedimento oltre il 90° giorno, può vedere la riduzione da 1/8 a 1/5 a seconda del ritardo ma sulla sanzione del 30%.

 

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