Responsabilità solidale, termine decadenziale limitato ai crediti retributivi

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Responsabilità solidale, termine decadenziale limitato ai crediti retributivi

Nell’ambito della responsabilità solidale di un appalto di opere o servizi, il termine decadenziale dei due anni, ossia l’arco temporale entro il quale il committente deve rispondere insieme all’appaltatore al fine di soddisfare eventuali debiti, soggiace esclusivamente ai crediti retributivi. Quindi, sono esclusi dal predetto termine le azioni promosse dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. In quest’ultimo caso, infatti, vige la prescrizione contenuta all’art. 3, co. 9, della L. n. 335/1995, che può essere di 5 o 10 anni a seconda delle circostanze.

Il chiarimento è stato fornito dall’INL, con la nota n. 9943 del 19 novembre 2019, ai fini del corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.

Responsabilità solidale, la norma

L’art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Responsabilità solidale, l’orientamento giurisprudenziale

In relazione al regime di responsabilità solidale, occorre distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli Istituti previdenziali, al fine di individuare i termini per l’esercizio delle relative azioni.

La questione ha recentemente interessato i giudici di legittimità, i quali hanno affermato che il regime decadenziale dei due anni trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l’oggetto dell’obbligazione contributiva coincida con il “minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo”, ritenendo pertanto che l’applicazione estensiva del termine decadenziale porterebbe ad un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo.

Responsabilità solidale, il parere dell’INL

Considerato quanto espresso dalla recente dottrina, l’INL ha affermato che il termine decadenziale di due anni riguarda esclusivamente l’azione esperita nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi, e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, co. 9, della L. n. 335/1995.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 17 ottobre 2019 - Ritenute fiscali omesse negli appalti, torna la responsabilità solidale – Bonaddio

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