Responsabilità solidale. È sufficiente per il committente una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore

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Per far fronte alla crescente incertezza interpretativa mostrata dalle associazioni di categoria, l’agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, al fine di fornire alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 che, con decorrenza 12 agosto 2012, modificano la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Il decreto "crescita" ha, infatti, previsto la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

Tale responsabilità è esclusa solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati. Inoltre, si prevede che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino al momento dell’esibizione della suddetta documentazione.

Nella circolare si evidenzia come la norma stia generando delle difficoltà applicative con la conseguenza – fatta presente dalle stesse associazioni di categoria – che in attesa di ricevere specifiche istruzioni circa l’esatta individuazione dei limiti di responsabilità, i pagamenti, al momento, risultano sospesi.

Obiettivo della circolare n. 40/E/2012 è quello di sciogliere i dubbi attinenti due aspetti principali: la decorrenza delle nuove disposizioni di legge e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.

Riguardo all’individuazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, la circolare specifica che queste debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Considerato che la norma introduce a carico dell’appaltatore/subappaltatore un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia specifica anche che – sulla base delle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente - tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

Riguardo, invece, alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare specifica che oltre alla dichiarazione che può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un altro soggetto abilitato, si può considerare valida anche una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 - Responsabilità solidale alleggerita - Mascolini
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Al via gli appalti «solidali» - Gavelli, Sirri

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