Prodotti da riciclo e riuso. Credito di imposta per imprese e autonomi

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Prodotti da riciclo e riuso. Credito di imposta per imprese e autonomi

Il Ministero della Transizione ecologica fornisce le indicazioni per avvalersi del credito d’imposta introdotto dall’art. 26-ter, Dl n. 34/2019, per l’acquisto di prodotti da riciclo e riuso.

Destinatari sono imprese e soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni indicati in proseguo nell'esercizio dell’attività economica o professionale.

Prodotti da riciclo e riuso. Credito di imposta per acquisto

Tale norma riconosce, per l’anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

  • semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  • compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il decreto MiTE del 6 ottobre 2021 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre – definisce la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

Bonus per acquisto di prodotti da riciclo e riuso. Misura

Ai destinatari suddetti spetta un contributo nella forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per beneficiario.

Prodotti da riciclo e riuso. Attestazione

Il sostenimento della spesa nonché l’impiego dei beni nell’ambito dell’attività esercitata devono essere attestati:

  • dal presidente del collegio sindacale;
  • da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
  • da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Bonus per utilizzo di prodotti da riciclo e riuso: procedura

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020, i richiedenti devono presentare, tramite accesso alla piattaforma telematica resa disponibile sul sito del ministero dell’Ambiente, apposita richiesta al MiTE entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione di detta piattaforma.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, il MiTE comunica ai richiedenti il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

  • secondo l'ordine di presentazione delle domande;
  • fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario;
  • fino all'esaurimento delle risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Il bonus in discorso non è cumulabile col credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio (art. 1, comma 73, L. n. 145/2018).

Bonus per utilizzo di prodotti da riciclo e riuso. Va in dichiarazione

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi elativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Deve essere utilizzato solamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del MiTE.

Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.

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