Bonus tessile, moda e accessori. Fruibile al 100%

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Bonus tessile, moda e accessori. Fruibile al 100%

Resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, che hanno presentato domanda per il bonus apposito lo scorso 10 giugno.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 2022/236366 del 23 giugno 2022, ha stabilito che l’ammontare del credito d’imposta fruibile dai beneficiari è pari al 100% di quello risultante dall’ultima istanza presentata, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. L'importo di ciascun percipiente è visibile dal proprio cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tale percentuale è stata ricavata rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per il periodo stesso.

Bonus tessile, moda e accessori: cosa prevede

Per sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, l’art. 48-bis, DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la concessione di un credito d’imposta nel settore nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del bonus.

Beneficiari – Possono presentare domanda gli esercenti attività d’impresa nel settore dell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e pelletteria, a condizione che gli stessi operino nell’ambito dei settori caratterizzati da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Con decreto MiSE del 27 luglio 2021 è stato individuato l’elenco dei codici Ateco dei possibili beneficiari del bonus; successivamente il Decreto Sostegni-ter ha esteso l’agevolazione in favore dei seguenti settori:

  • commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.

Il credito è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Apertura della seconda finestra temporale

Il provvedimento delle Entrate del 29 ottobre 2021 ha fissato due finestre temporali per la comunicazione di accesso al bonus tessile: per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, la presentazione deve avvenire dal 10 maggio al 10 giugno 2022.

Entro 5 giorni, direttamente nell’area riservata del sito Istituzionale, sarà rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta presa in carico o, in alternativa, la comunicazione del diniego e le relative motivazioni.

Durante il periodo sopraindicato sarà possibile:

  • trasmettere una nuova istanza, in tal caso la precedente comunicazione sarà integralmente sostituita dalla nuova;
  • inviare la rinuncia integrale al credito d’imposta già richiesto.

Bonus tessile, moda e accessori: nuovo modello

Come premesso, il 6 maggio l’Agenzia ha diffuso un nuovo modello da utilizzare per la comunicazione. Infatti, si è reso necessario considerare le novità del provvedimento  27 aprile 2022 n. 143438, che ha ridefinito il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021, da presentare da parte degli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto previste dal DL 41/2021.

Pertanto, le modifiche operate sono le seguenti:

  • è stata sostituita l’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework;
  • sono stati aggiunti appositi campi per l’indicazione dell’importo che il contribuente intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, del Dl n. 41/2021 (“regime ombrello”) in misura eccedente i massimali pro tempore previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;
  • è stata adeguata la dichiarazione sostitutiva del massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1, a seguito dell’autorizzazione dell’applicazione del nuovo massimale (pari a 2.300.000 euro) al bonus tessile;
  • sono stati inseriti ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’ampliamento dei soggetti ammessi al bonus, ex Sostegni-ter.
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