Premi INAIL, riduzione aumentata al 15,29% per il 2020

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Premi INAIL, riduzione aumentata al 15,29% per il 2020

Aumenta la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, in base all’importo stanziato, la percentuale è passata – per l’anno 2020dal 15,24% al 15,29%.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 7 febbraio 2020, mediante il quale vengono fissati anche gli Indici di Gravita Medi da applicare al triennio 2020/2022, suddivisi per gestioni assicurative.

La misura della riduzione per il 2020 è stata adottata sulla base della Determinazione INAIL n. 290 del 26 settembre 2019.

Riduzione premio INAIL, ambito di applicazione

La riduzione percentuale si applica ai:

  • premi speciali (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);
  • premi per l'assicurazione contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive;
  • contributi assicurativi della gestione agricola che sono riscossi dall'INPS.

Di converso, lo sgravio non opera per i:

  • premi assicurativi contro gli infortuni in ambito domestico (art. 8 della L. n. 493/1999);
  • contributi per l’assicurazione contro gli apprendisti (art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003);
  • contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 5 del Dpr n. 1403/1971).

Riduzione premio INAIL, trasferimento delle risorse finanziarie

L’art. 2 del D.I. del 7 febbraio 2020 stabilisce che le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono trasferite all’INAIL a valere:

  • sul capitolo 4336 dello “stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
  • sulla Missione 25 “Politiche previdenziali”;
  • sul Programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”;
  • sull’Azione 7 “Agevolazioni contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per incentivare l’occupazione”.

Revoca dello sconto INAIL

Si ricorda, infine, che l'applicazione dello sconto è vincolata al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di violazione degli obblighi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, l'INAIL procede automaticamente a revocare la riduzione, procedendo altresì al recupero degli importi di premio non versati per lo sconto, maggiorati degli oneri accessori di legge.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 13 gennaio 2020 - Copertura assicurativa INAIL, estesa ai detenuti impegnati in LPU – Bonaddio

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