Mini co.co.co. oltre i limiti temporali o pecuniari: sussiste lavoro subordinato

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L’impresa di Gamma esercente attività di volantinaggio assume con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276/03 (c.d. mini co.co.co), Sempronio. Con tale contratto viene previsto un compenso di € 1.000,00 e un limite di durata della prestazione contenuto in trenta giorni. L’impresa Gamma effettua gli adempimenti formali del caso. Durante la propria attività Sempronio si reca presso l'impresa Beta per consegnare il materiale pubblicitario oggetto del contratto di lavoro. All’entrata in azienda Sempronio si trova dinanzi gli ispettori della DTL, nel frattempo impegnati ad accertare le posizioni lavorative dell’Impresa Beta. Nell’occasione gli ispettori chiedono informazioni a Sempronio circa la propria attività di lavoro e quest’ultimo dichiara che per tutto il periodo delle festività natalizie ha svolto attività di volantinaggio per l’Impresa Gamma. Gli ispettori sottopongono così ad accertamento anche l’Impresa Gamma. All’esito delle verifiche appurano che l’Impresa Gamma ha occupato formalmente con contratto c.d. di mini co.co.co. Sempronio e che quest’ultimo ha svolto la propria attività per più di trenta giorni di effettivo lavoro nel corso dei quali, per quanto libero nel determinare l’orario della propria prestazione e le modalità di consegna, è stato in costante coordinamento con il proprio committente, ricevendo da quest’ultimo il materiale pubblicitario e concordando con esso i luoghi di consegna del materiale stesso. In ragione di ciò gli ispettori della DTL hanno ritenuto applicabile la disciplina prevista dall’art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 276 cit. per il contratto a progetto. Conseguentemente, attesa l’assenza del progetto, hanno applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 69 comma 1, del D.lgs. n. 276 cit., ritenendo presuntivamente che il rapporto di lavoro di Sempronio fosse subordinato a tempo indeterminato. È corretto l’operato degli ispettori?




Il collaboratore autonomo occasionale: aspetti generali

L’applicazione della disciplina del lavoro a progetto è limitata da esclusioni aventi natura sia particolare sia generale. Le limitazioni di carattere particolare sono elencate nell’art. 61, comma 3, del D.lgs. n. 276/03.

Tra le limitazioni di contenuto generale si registra il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e l’area del lavoro occasionale. Con riferimento a quest’ultima fattispecie si rileva che vengono qualificati lavori occasionali ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276 cit., “[…] i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare […] con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro […]”.

I requisiti dei mini co.co.co.

Le collaborazioni occasionali pertanto sono prestazioni che il Legislatore ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, poiché di modesta entità e ricorrenti allorché nell’anno solare di riferimento:

  1. la prestazione di lavoro, svolta con ciascun committente, abbia una durata temporale “non superiore a trenta giorni”;

  2. il compenso pattuito, sempre con ciascun committente, non sia superiore a € 5.000,00;

  3. la prestazione sia comunque svolta in coordinamento con la struttura organizzativa del committente.


Gli adempimenti formali previsti per i c.d. mini co.co.co.

Premesso che i limiti di trenta giorni e di €. 5.000,00 annui devono essere riferiti per singolo committente, va osservato, con riferimento agli adempimenti formali, che l’instaurazione di tali rapporti è stata ritenuta dal Ministero del Lavoro meritevole di comunicazione preventiva al Servizio per l’Impiego. Tali rapporti debbono altresì essere registrati nel LUL, considerato che in tale documento devono risultare i dati relativi ai “collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa (con o senza progetto)”con le modalità descritte dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 2008 e dal relativo Vademecum.

Diverso dalle c.d. mini co.co.co. è il lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c..

Il lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.

Come visto nel lavoro autonomo di cui all’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276 cit. il prestatore, dietro corrispettivo, si obbliga a espletare un’opera o un servizio per il committente in via prevalentemente personale e senza alcun vincolo di subordinazione. L’attività del lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 c.c., invece, sebbene non sottoposta a limiti temporali e/o pecuniari, risulta comunque priva del requisito della professionalità, intesa questa non in termini di esclusività e preminenza dell’impresa rispetto ad altre attività, bensì come svolgimento abituale, sistematico e continuativo dell'attività imprenditoriale.

Si tratta comunque di un’attività contrassegnata dall’assenza di un effettivo coordinamento con la struttura organizzativa del committente. E infatti il prestatore non si trova inserito in una struttura aziendale e quindi, diversamente dal collaboratore, è in grado di organizzare in piena autonomia, e senza ingerenza alcuna, la propria attività lavorativa.

Gli adempimenti formali richiesti per il lavoratore autonomo occasionale

Sotto il profilo degli adempimenti formali ne segue che i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 c.c. non debbano essere preventivamente comunicati al Servizio per l’Impiego, né essere iscritti nel LUL.

Il superamento dei limiti di cui all’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003

Alla luce di tali divergenze, ciò che risulta ai fini della qualificazione del rapporto è l’eventuale superamento da parte del lavoratore dei limiti temporali e quantitativi previsti dall’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276 cit.. In altri termini ci si chiede se il lavoratore che, nel corso della propria attività resa per il singolo committente, abbia superato la soglia temporale dei trenta giorni o il limite dei € 5.000,00 debba o meno essere assoggettato alla disciplina prevista per il lavoro a progetto e se in mancanza di progetto possa rilevare, ai fini di escludere il regime sanzionatorio di cui all’art. 69 comma 1, la concreta modalità di espletamento della prestazione lavorativa.

Al riguardo l’INPS con circolare n. 9 del 2004 ha stabilito testualmente che “[…] superati detti limiti, tornano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’intero capo” riferito alle collaborazioni c.d. a progetto, con la logica conseguenza che non sussistendo alcun progetto troverà applicazione il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 276 cit.

Stesse conclusioni trae l’INAIL che, con circolare n. 22 del 2004, ha previsto che “[…] nell'ipotesi in cui i limiti di 30 giorni e di 5.000 euro, riferiti a ciascun committente, vengano superati, dovrà essere applicata la disciplina prevista in materia di lavoro a progetto”.

Secondo la circolare di Confindustria n. 17965 del 2004 “se si supera anche uno solo dei due limiti è obbligatorio redigere il progetto […]”.

Meno rigorosa e scontata la posizione espressa con circolare n. 1 del 2004 dal Ministero del Lavoro, per il quale “[…] nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276/03, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile”.

A giudizio degli scriventi tale asserzione è corretta nella misura in cui, tuttavia, venga apprezzato che il lavoratore abbia prestato la propria attività senza professionalità e in assenza di un effettivo rapporto di coordinamento con la struttura organizzativa del committente. Diversamente, ove sia ravvisabile tale collegamento funzionale e quindi un effettivo coordinamento tra il collaboratore e l’impresa del committente, allora può ritenersi corretta l’interpretazione prospettata dall’INPS e dall’INAIL e condivisa dal recente arresto della giurisprudenza di merito.

L’orientamento giurisprudenziale sul superamento dei limiti posti ai mini co.co.co.

E invero i Giudici piemontesi hanno osservato che “a fronte di una formalizzazione del rapporto come di prestazione occasionale, ove la durata e l'entità del compenso non abbiano superato il tetto di cui all'art. 61, comma II, D.Lgs. n. 276/2003, la collaborazione può essere qualificata come occasionale e sta dunque al lavoratore ovvero, come nel caso di specie, all'Istituto previdenziale di provare l'esistenza della subordinazione su cui costoro fondano le proprie rivendicazioni. Ove invece uno o entrambi i limiti di cui all'art. 61, comma II, risultino superati, si rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 61, comma I, e 69, comma 1, con conseguente necessità di scegliere - mancando un progetto - tra la configurabilità di un onere probatorio del presunto datore di lavoro subordinato ovvero l'automatica affermazione della natura subordinata del rapporto in assenza di ogni possibilità di accertamento concreto”.

Sicché, ove venissero superati uno e entrambi i limiti di cui all’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276 cit., in presenza di coordinamento funzionale ma in assenza di specifico progetto, opererebbe il regime sanzionatorio di cui al successivo art. 69, comma 1, D.lgs. n. 276 cit., con tutto ciò che ne segue in ordine alle modalità operative della presunzione così come illustrate nel caso de "L'ispezione del lavoro" trattato il 24 febbraio 2012, “Contratto di collaborazione con progetto generico: vige la presunzione di subordinazione senza ulteriori accertamenti”.

In base a tali impostazioni si può ora esaminare il caso di specie.

Il caso concreto

Il personale ispettivo nel corso di un accertamento condotto nei confronti dell’Impresa Beta ha riscontrato, all’interno dei locali di questi, la presenza di Sempronio, intento a svolgere attività di volantinaggio.

Nell’occasione gli ispettori hanno chiesto informazioni a Sempronio circa la propria attività di lavoro e quest’ultimo ha dichiarato che per tutto il periodo delle festività natalizie ha svolto attività di volantinaggio per l’impresa committente Gamma. Gli ispettori hanno così sottoposto ad accertamento anche l’impresa Gamma, al fine di verificare la regolarità o meno della posizione del lavoratore Sempronio. Dall’esame degli atti è emerso che l’impresa Gamma, quale esercente attività di volantinaggio, ha assunto Sempronio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276/03, effettuando i relativi adempimenti formali.

Nel contratto stipulato con Sempronio è stato pattuito un compenso di € 1.000,00 complessivi e un limite di durata della prestazione contenuto in trenta giorni. Sennonché, con riferimento a quest’ultimo profilo, gli ispettori della DTL hanno accertato che la prestazione lavorativa di Sempronio si è protratta al di là di trenta giorni, nel corso dei quali il predetto collaboratore, per quanto libero nel determinare l’orario della propria prestazione e le modalità di consegna, si è relazionato costantemente con il proprio committente, ricevendo da quest’ultimo il materiale pubblicitario e concordando con esso i luoghi di consegna del materiale stesso.

In base a tali elementi gli ispettori hanno ritenuto che il grado di autonomia dell’attività di Sempronio, benché sussistente, fosse comunque attenuato proprio in ragione dell’effettivo coordinamento e collegamento funzionale instaurato con la struttura imprenditoriale di Gamma. D’altra parte la sussistenza di tale coordinamento riceve implicita conferma dalla stesura di apposito contratto di lavoro e dai connessi adempimenti formali effettuati dall’Impresa Gamma per la posizione del lavoratore Sempronio.

Sicché, considerato il superamento nella prestazione di Sempronio del limite temporale di cui all’art. 61 comma 2 del D.lgs. n. 276 cit., considerata altresì la sussistenza tra Sempronio e Gamma di un effettivo coordinamento lavorativo, così come avvalorato dagli adempimenti formali effettuati dall’Impresa Gamma, a giudizio degli scriventi gli ispettori della DTL hanno operato correttamente nel ritenere applicabile al rapporto de quo la disciplina prevista dall’art. 61 comma 1 del D.lgs. n.276 cit. per il contratto a progetto, anche se in concreto non fossero riscontrabili, nella prestazione di Sempronio (caratterizzata da una sostanziale libertà di azione), gli indici tipici della subordinazione. Conseguentemente, attesa l’assenza di uno specifico progetto, gli ispettori, sempre a sommesso avviso degli scriventi, hanno correttamente applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 69 comma 1 del D.lgs. n. 276 cit. riqualificando presuntivamente (cfr. il caso trattato il 24 febbraio 2012 “Contratto di collaborazione con progetto generico: vige la presunzione di subordinazione senza ulteriori accertamenti”) il rapporto di lavoro Sempronio come subordinato a tempo indeterminato, adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

NOTE

i Tale previsione stabilisce espressamente che “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia”. Il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 11 del 2007 ha sottolineato il carattere tassativo delle esclusioni legislativamente previste.

ii Per la definizione di anno solare cfr. il caso de "L'ispezione del lavoro" trattato il 21 ottobre 2011, Part-time a tempo determinato in edilizia: cumulo di contratti e superamento delle 912 ore annue”.

iii Cfr. nota Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007, n. 4746. Al riguardo va tuttavia segnalato che recente giurisprudenza di merito ha stabilito che in mancanza di un’espressa previsione di legge che obblighi il datore di lavoro a effettuare siffatta comunicazione, tali rapporti non risultano soggetti ad alcuna comunicazione preventiva (cfr. Tribunale di Rovigo 22 febbraio 2011, n. 74).

iv L’INAIL, con la circolare 18 marzo 2004, n. 22, ha ritenuto che l’applicazione della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, si applica anche nei confronti delle cd. mini co.co.co., dal momento che tale normativa riguarda tutti i soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ora previsti dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. Sotto il profilo previdenziale la circolare INPS 22 gennaio 2004, n. 9, ha chiarito che le mini co.co.co. sono soggette agli obblighi contributivi presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995 in maniera identica agli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. Sicché il limite di € 5.000,00 previsto dall’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non costituisce una franchigia a fini contributivi, ma ha esclusivamente lo scopo di escludere le mini co.co.co. dall’ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto. I compensi erogati, pertanto, devono essere integralmente assoggettati a contribuzione (cfr. circolare INPS n. 9 del 2004 e circolare INPS n. 18 del 2005).

v La collaborazione occasionale si distingue anche dal lavoro occasionale accessorio di cui all’art. 70 del D.lgs. n. 276 cit., sebbene a questa accomunata sotto il solo profilo attinente al limite pecuniario con esclusione del limite temporale di trenta giorni. Tali prestazioni occasionali accessorie secondo gli indirizzi dell’INPS non sono riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo. Per tali prestazioni il Legislatore ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie al sistema dei c.d. buoni lavoro o voucher (cfr. il caso de "L'ispezione del lavoro" trattato il 2 settembre 2011, “Il lavoro accessorio tra occasionalità e riqualificazione in senso subordinato”).

vi Cfr. Cass. civ. Sez. I, 06/06/2003, n. 9102; cfr. Cass. civ. Sez. I, 17/03/1997, n. 2321.

vii Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/04/2002, n. 5698.

viii Sotto il profilo assicurativo il lavoratore di cui all’art. 2222 c.c. non risulta soggetto ad obbligo assicurativo. In merito agli obblighi previdenziali l'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/03, conv. con mod. in L. n. 326/03, dispone che dal 1° gennaio 2004 tali lavoratori debbono essere iscritti alla gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a €. 5.000,00. L’INPS, con circolare n. 103 del 2004, ha previsto che “[…] il reddito di euro 5.000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente […]. Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione”.

ix Cfr. Trib. Torino Sez. lavoro, 31/01/2011.

x Valga incidentalmente rilevare che in mancanza di contratto o di adempimenti formali l’accertamento fattuale dell’esistenza o meno di collegamento funzionale tra prestatore e committente assume importanza decisiva ai fini dell’applicazione della maxisanzione. E infatti in carenza di tale collegamento potrebbe ricorrere la fattispecie del lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c., sempre che sussistano gli elementi identificati ut supra, con relativa esclusione del provvedimento sanzionatorio. Di contro, ove venisse accertata l’esistenza di tale collegamento e la violazione dei limiti di cui all’art. 61, comma 2, D.lgs. n. 276 cit., allora potrà configurarsi un rapporto di lavoro a progetto, carente di progetto, e quindi un rapporto presuntivamente subordinato, con relativa applicazione della maxisanzione e, ove ne ricorrano gli estremi, anche del provvedimento di sospensione.

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