Leciti i contratti a progetto che non ineriscono ad attività eccezionali o diverse rispetto a quelle dell’impresa

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Leciti i contratti a progetto che non ineriscono ad attività eccezionali o diverse rispetto a quelle dell’impresa

Per i contratti a progetto ex D.Lgs. n. 276/2003, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10135 del 26 aprile 2018, ha chiarito che la nozione di “specifico progetto”, richiesto dalla norma ora abrogata, deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata nonché funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore coordinato e continuativo.
Per gli Ermellini, la norma in questione non richiede che il progetto specifico debba inerire ad un’attività eccezionale, originaria o del tutto diversa rispetto all’ordinaria e complessa attività d’impresa, in quanto tale nozione restrittiva non è desumibile né dall’originaria formulazione dell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal citato decreto legislativo.
E’ stato, quindi, ritenuto idoneo un progetto svolto nell’ambito di un call center, consistente nell’esecuzione, attraverso l’uso del telefono e le modalità dell’intervista, di un’attività di ricerca e marketing in modo da avere una banca dati attendibile di clientela effettivamente interessata all’acquisto dei prodotti commercializzati, alla frequenza ed alle preferenze della clientela stessa.

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