Lavoro autonomo occasionale. L’INL sui nuovi obblighi di comunicazione

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Lavoro autonomo occasionale. L’INL sui nuovi obblighi di comunicazione

A seguito della conversione in legge del c.d. Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021) è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo obbligo di comunicazione per l’impiego dei lavoratori autonomi occasionali decorrente dal 21 dicembre 2021.

In particolare, la disciplina prevede che, allo scopo di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, Codice Civile, deve essere oggetto di una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, da parte del committente, da inviarsi a mezzo SMS o posta elettronica.

Con la nota 11 gennaio 2022, n. 29, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce le prime indicazioni per il corretto adempimento del nuovo obbligo in trattazione.

Soggetti interessati

Il nuovo obbligo di comunicazione, essendo previsto all’interno dell’art. 14, D. Lgs. n. 81/2008, si applica esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione interessa, lato lavoratori, tutti i lavoratori autonomi occasionali ovvero tutti coloro che sono inquadrabili nella disciplina codicistica dell’art. 2222 e che sono sottoposti, in ragione dell’occasionalità della prestazione, al regime fiscale previsto dall’art. 67, comma 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986.

Restano, dunque, escluse eventuali ulteriori forme di prestazioni di lavoro e, in particolare, le prestazioni instaurate ai sensi e nelle forme dell’art. 54, D.L. n. 50/2017 o le prestazioni intellettuali abituali disciplinate dall’art. 2229, Codice Civile.

Tempistiche di comunicazione

L’obbligo coinvolge tutti i rapporti di lavoro avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione normativa (21 dicembre 2021) o, se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota dell’ente.

Per i rapporti in essere ovvero per i rapporti cessati alla data di emanazione della nota in commento (11 gennaio 2022), considerata l’assenza di indicazioni ministeriali al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il prossimo 18 gennaio 2022, compreso.

Per i rapporti iniziati a decorrere dall’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà, invece, necessariamente effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoro autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

Premesso che la norma prescrive, tra le modalità di comunicazione, le medesime regole vigenti per il lavoro intermittente, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici la comunicazione in trattazione potrà essere effettuata a mezzo e-mail agli specifici indirizzi di ciascun Ispettorato territoriale, il cui elenco è stato allegato alla predetta nota dell’11 gennaio 2022, n. 29.

La comunicazione, che potrà essere inserita direttamente nel corpo dell’e-mail, senza necessità di alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, senza i quali la stessa verrà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico;
  • data di inizio della prestazione e presumibile durata.

Nelle ipotesi in cui la prestazione richieda un arco temporale più ampio rispetto a quanto comunicato, dovrà essere effettuata una nuova comunicazione.

La comunicazione già trasmessa potrà essere annullata e/o modificata in qualunque momento, purché antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

Si rammenta che la violazione degli obblighi di comunicazione, ai sensi del comma 1, art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida di cui all’art. 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Eventuali errori nella comunicazione che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non potranno tradursi in una omissione della comunicazione.

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