Giustizia. COVID, nuova proroga per udienze da remoto

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Giustizia. COVID, nuova proroga per udienze da remoto

Il recente Decreto legge n. 125/2020, nel prorogare l’operatività di diverse e specifiche disposizioni connesse all’emergenza Coronavirus, ha disposto anche lo slittamento, al 31 dicembre 2020, delle udienze e dei depositi da remoto.

E’ l’articolo 1, comma terzo, del provvedimento a disporlo e lo fa, da un lato, sostituendo la scadenza precedentemente individuata nell'articolo 1, comma 3, del DL n. 83/2020 con il termine “31 dicembre 2020”, dall'altro, aggiungendo alla Tabella 1 di tale ultimo decreto – contenente le disposizioni legislative per le quali è disposto l'appena menzionato slittamento dei termini – anche la disposizione di cui all’art. 221, comma 2, del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sui processi da remoto.

Tale ultima norma – che letteralmente dispone “tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10" - sancisce la possibilità di udienze via telematica fino al 31 ottobre 2020, termine che, a seguito dell’ultima modifica, è quindi spostato al 31 dicembre 2020.

Lo slittamento si riferisce, quindi, alle possibilità:

  • di deposito telematico degli atti;
  • di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte;
  • di partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta;
  • di trattazione della causa attraverso collegamenti da remoto dell’udienza civile, qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
  • di giuramento del CTU in dichiarazione con firma digitale.
  • di partecipazione all'udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, se possibile mediante collegamenti audiovisivi a distanza, salve le eccezioni e i casi in cui è comunque prevista la partecipazione a distanza e previo consenso delle parti.
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