Diritti di credito fuori da comunione
Pubblicato il 06 giugno 2016
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I diritti di credito sorti da un contratto concluso da uno dei coniugi, anche se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione in considerazione della loro stessa natura relativa e personale.
La comunione legale tra coniugi riguarda infatti solo gli acquisti, gli atti, ossia, che implicano trasferimenti del diritto di proprietà o la costituzione di altri diritti reali ma non i diritti di credito sorti, esemplificativamente, da un preliminare concluso da uno dei coniugi.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui uno dei due coniugi abbia stipulato un preliminare di acquisto, l’altro non può vantarne alcun diritto, non essendo neppure legittimato ad agire ex articolo 2932 del Codice civile.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 11504 del 3 giugno 2016.
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