Decreto Genova: condono edilizio per Ischia e Centro Italia

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Decreto Genova: condono edilizio per Ischia e Centro Italia

Il Decreto-legge n. 109/2018 (Decreto Genova), convertito con modificazioni con la Legge n. 130/2018, contiene, tra le altre misure, anche interventi rivolti ai territori colpiti da eventi sismici, ovvero Ischia, nel 2017, e le regioni del Centro Italia, nel 2016.

Tra queste misure, in particolare, si segnalano le disposizioni che, nell’ambito delle riparazioni e ricostruzioni edilizie, introducono speciali procedure di condono edilizio.

Condono Ischia

Per quel che riguarda i comuni dell’isola di Ischia interessati dal terremoto del 2017, l’articolo 25 del DL prevede la definizione, da parte dei Comuni, delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, presentate e pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Vengono, quindi, sanate tutte le irregolarità oggetto di domande di condono presentate fino al 30 settembre 2003 (termine di presentazione relativo all’ultimo condono di cui al Decreto-legge n. 269/2003).

E' inoltre espressamente prescritto che per la definizione delle istanze in oggetto, trovino applicazione le disposizioni della Legge n. 47/1985: sarà quindi possibile sanare gli abusi edilizi senza limiti di volume e di superficie, superando anche vincoli paesaggistici, con l’unica esclusione di ciò che contrasta con vincoli di inedificabilità assoluta.

Sanatoria immobili dell’Italia centrale

Diversa è la procedura di condono introdotta per quanto riguarda gli immobili che insistono nelle regioni del Centro Italia interessate dal sisma del 2016.

In proposito, l’articolo 39-ter del convertito Decreto Genova prevede espressamente che, in caso di interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di titoli edilizi o in difformità da essi, sia possibile presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto medesimo.

Da quanto si apprende, quindi, viene richiesta una singola conformità al piano urbanistico vigente al momento della domanda (ovvero, al 2018) al posto di un accertamento di "doppia conformità", ossia alle norme sia del momento dell’abuso sia della regolarizzazione.

Il tutto fatto salvo, comunque, il pagamento di una sanzione, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro.

La previsione di sanatoria, inoltre, trova espressa applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

Il condono non è, in ogni caso, ammesso se le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

 

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  • eDotto.com – Punto & Lex 20 novembre 2018 - Decreto Genova: Legge di conversione e testo coordinato in GU – Pergolari

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