Decontribuzione Sud e Fondo nuove competenze: ok al cumulo

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Decontribuzione Sud e Fondo nuove competenze: ok al cumulo

I datori di lavoro che hanno fruito della Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 161-198, della legge n. 178/2020) possono accedere ai benefici del Fondo nuove competenze.

E' quanto ha chiarito la Sottosegretaria al Lavoro, Rossella Accoto, in risposta all'interrogazione parlamentare (la n. 5-07430) dei deputati Mura e Gribaudo, resa nel corso del question time dello scorso 24 marzo presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera.

Prima di approfondire i contenuti della risposta ministeriale sulla cumulabilità di sgravi contributivi (o altri incentivi) e benefici del Fondo nuove competenze, facciamo un passo indietro soffermandoci sul Fondo e sui contributi dallo stesso erogati.

Fondo nuove competenze: dall'emergenza Covid ad oggi

Il Fondo nuove competenze è stato istituito in piena pandemia per favorire percorsi di ricollocazione professionale dei lavoratori motivati da mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa (articolo 88 del decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77).

Oggetto di successive modifiche e rifinanziamenti da parte del legislatore, il Fondo nuove competenze è stato attuato, per gli anni 2020 e 2021, con il decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e il decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021, ai quali sono seguiti l'avviso pubblico dell'ANPAL pubblicato nel novembre 2020, numerosi decreti direttoriali, la nota operativa n. 5329 del 05.03.2021, la nota interpretativa del 5 agosto 2021 e le FAQ.

L'ANPAL è l'ente gestore dei contributi erogati dal Fondo. All'INPS spetta invece erogarli.

Per il 2022, il legislatore, oltre a prorogare gli interventi del Fondo fino al prossimo 31 dicembre (articolo 9, comma 8 del decreto Milleproroghe, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedervi, includendo coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero i datori di lavoro che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (articolo 11-ter del decreto fiscale, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17).

Fondo nuove competenze: contributi erogati al datore di lavoro

I contributi erogati dal FNC sono riconosciuti ai datori di lavoro del settore privato che destinano parte dell’orario di lavoro alla formazione dei propri dipendenti. A tal fine, le imprese devono stipulare accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

Gli interventi del FNC coprono solo le ore di retribuzione del personale in formazione e non gli altri costi connessi all'attività di formazione (ad esempio, quelli sostenuti per i docenti e/o per l'affitto di aule).

Il limite massimo delle ore per lo sviluppo delle competenze è pari a 250 per ogni lavoratore.

L'Avviso ANPAL del 2020 espressamente dispone che il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC debba assicurare di non ricevere altri finanziamenti pubblici per il costo del lavoro delle stesse ore. Nelle FAQ, l'ANPAL al riguardo ha chiarito che:

1) per non incorrere nel doppio finanziamento, non può usufruire del contributo del FNC il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate (si fa l'esempio dei finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro);

2) il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per l’assunzione delle persone con disabilità non rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici”, definizione “strettamente legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di rimodulazione”.

Fondo nuove competenze 2022 e Decontribuzione Sud

Ricostruito il quadro generale, l'interrogante chiede se si voglia riproporre nel nuovo bando ANPAL l'esclusione dal Fondo nuove competenze 2022 delle aziende che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici per l'abbattimento del costo del lavoro, per le stesse ore interessate alla formazione.

In caso affermativo, si fa presente che verrebbero escluse dall'intervento del Fondo nuove competenze 2022 tutte le aziende con sedi nelle regioni del Sud che hanno applicato la «Decontribuzione Sud» prevista dalla legge n. 178 del 2020.

Fondo nuove competenze 2022: regole di cumulabilità

Il Ministero del lavoro ricorda innanzitutto che il Fondo Nuovo Competenze è stato rifinanziato per un ulteriore miliardo per il 2022 e che la sua azione va a sostenere le strategie di attuazione del Programma GOL, rafforzando la qualificazione dei lavoratori, soprattutto di quelli più deboli e precari.

Con riguardo all'esclusione delle aziende che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici, dopo aver sentito espressamente anche l'Anpal, il Dicastero chiarisce che “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.

Pertanto, vale la regola per cui, se fruisce di sgravi contributivi o di altri incentivi che incidono sulla retribuzione:

  • il datore di lavoro non può beneficiare dei contributi del Fondo nuove competenze per quella parte di costo del lavoro a carico dell'azienda già coperta da altra sovvenzione pubblica;
  • il datore di lavoro può invece beneficiare dei contributi del Fondo nuove competenze relativamente alla parte dei costi orari non coperta da sovvenzioni pubbliche. Si riporta l'esempio dell'apprendistato, per il quale l'azienda è ammissibile a contributo per il costo orario relativo alla parte non coperta dallo sgravio contributivo previsto dalla normativa vigente. Lo stesso principio generale è applicabile anche alla Decontribuzione Sud (articolo 1, commi 161-198, della legge n. 178 del 2020), la cui fruizione non comporta (necessariamente) l'esclusione dalla possibilità di presentare istanza per l'accesso al Fondo nuove competenze.

Il Ministero del lavoro e l'Anpal, per fugare ogni eventuale incertezza, si impegnano a disciplinare la questione in fase di predisposizione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146/2021.

Questo anche alla luce del ruolo centrale che riveste il FNC per l'attuazione del PNRR come volano degli investimenti in materia di formazione, perchè è importante, conclude la Sottosegretaria al Lavoro, che "funzioni correttamente per lo scopo cui è diretto”.

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