Debiti fiscali: non soggetta a pignoramento l’unica abitazione principale

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Decreto “Fare” - D.L. n. 69/2013 del 21 giugno – per cercare di dare slancio all'economia italiana. Con questo intento il governo del premier Letta ha varato un provvedimento di 80 articoli riguardanti varie misure in materia di giustizia, edilizia, ambiente, sostegno alle imprese, rapporti con la P.a. Non mancano disposizioni in ambito fiscale. Le novità sono in vigore dal 22 giugno.


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 (S.O.
n. 50), il decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, contiene disposizioni per rilanciare l'economia. La presente trattazione delinea le novità apportate alle norme tributarie e per le aziende.


FINANZIAMENTI PER IMPRESE


La questione essenziale di dare respiro al sistema produttivo ha portato il governo a prevedere, a favore delle piccole e medie imprese, l'accesso a finanziamenti e contributi a tasso agevolato, da utilizzare per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.


I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, a valere su un plafond di provvista presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro, incrementabili fino al limite massimo di 5 miliardi di euro.


La durata massima dei suddetti aiuti è fissata in 5 anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili, i quali saranno individuati da un decreto da varare a firma dei ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze.


PIGNORAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE


Il legislatore ha modificato i requisiti per procedere al pignoramento dell'abitazione principale.

L'agente della riscossione non potrà procedere all'esproprio della casa di abitazione se è l'unico immobile posseduto dal debitore.


Fino all'entrata in vigore del decreto Fare, l'art. 76, D.P.R. n. 602/73, disponeva il pignoramento per crediti superiori a 20.000 euro.


Ora, invece, l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale non è più pignorabile. Fa eccezione il caso in cui si tratti di abitazione considerata “di lusso”, ai sensi del decreto del ministro per i Lavori pubblici del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, ovvero dei fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli).


La norma espressamente richiede che il fabbricato sia adibito ad uso abitativo e che il proprietario abbia posto in esso la residenza anagrafica.


Sul punto, però, sono attesi chiarimenti; in particolare dovrà essere specificato se la sussistenza di una pertinenza renda inapplicabile la norma.


Per quanto riguarda l'esproprio di altri immobili (quindi diversi dall’unica abitazione principale), l'articolo 52, D.L. n. 69/2013, stabilisce che è possibile
solo se:


  • il credito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;


  • sono trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca senza che il debito sia stato onorato.


RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI


In considerazione delle difficoltà economiche in cui versano i cittadini, il decreto Fare allunga il periodo di dilazione del debito.


Qualora il debitore si trovi, per motivi che non dipendono dalla sua responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà” legata alla congiuntura economica, può chiedere la ripartizione del debito in 120 rate mensili, ossia 10 anni.


Si intende per “comprovata e grave situazione di difficoltà” la sussistenza delle due seguenti condizioni:


1) accertata
impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;


2) valutazione della
solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.


Un decreto dell'Economia, da emettere
entro 30 giorni dalla data di conversione del Dl n. 69/2013, dovrà stabilire le modalità di attuazione, oltre che di monitoraggio degli effetti.


La questione è stata oggetto di una direttiva di Equitalia,del 1° luglio 2013, in cui si afferma che fino all'emanazione di tale decreto,
le istanze di rateazione continueranno ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite.


Sempre in materia di rateizzazione, viene varata una modifica alle regole che dispongono la decadenza dal beneficio della rateazione. Prima del D.L. n. 69/2013, questa si verificava dopo il mancato pagamento di 2 rate consecutive; ora, occorre mancare l'appuntamento di 8 rate, anche non consecutive. La nota del 1° luglio 2013 di Equitalia comunica che la misura è immediatamente efficace e
trova applicazione anche per i piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 (22 giugno).


Infine, viene eliminato l’aggio dovuto alla società di riscossione, al momento fissato al 9% della somma iscritta a ruolo. D'ora in poi, si pagheranno
solo multa e interessi di mora.


PIGNORAMENTO BENI STRUMENTALI ALL'IMPRESA


Un intervento viene attuato anche in tema di pignoramento di beni strumentali relativi alle imprese.


La novità riguarda l'estensione delle limitazioni vigenti per la pignorabilità dei beni strumentali delle ditte individuali alle società di capitali e anche se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.


Pertanto, il D.L. Fare stabilisce che:


-> il pignoramento sia limitato ad un quinto dei beni aziendali;


-> la custodia dei beni sia affidata al debitore;


-> il primo incanto non abbia luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso.


Si possono avere le due seguenti situazioni:


1. l’impignorabilità dei beni strumentali, qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni è sufficiente a coprire il credito azionato;


2. la pignorabilità dei beni strumentali nella misura di 1/5, se il presumibile valore di realizzo degli altri beni è o appare insufficiente.


CONCORDATO IN BIANCO

Notevoli le modifiche introdotte dal D.L. Fare al regime, introdotto dal D.L. n. 83/2012, che consente ai debitori di ottenere la
protezione dalle azioni esecutive con la sola presentazione della richiesta di concordato (c.d. Concordato in bianco).


L'obiettivo è di evitare che il debitore possa utilizzare lo strumento per proteggersi comunque da azioni esecutive individuali.


Pertanto il debitore dovrà indicare, fin dalla presentazione della domanda, la lista dei creditori e gli importi dovuti.


Il tribunale, poi, potrà nominare un commissario giudiziale per controllare che il debitore si trovi nella situazione di accedere
al concordato in bianco e stia predisponendo i passi per procedere nel modo previsto dal piano di rientro.


Sono rese obbligatorie le informazioni sulla situazione finanziaria dell’impresa: il debitore deve depositare ogni mese una relazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata sul registro delle imprese a cura del cancelliere.


Il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione, ma solo se autorizzato dal tribunale, e sentito il parere del commissario giudiziale (non vincolante).


TASSA SULLE IMBARCAZIONI


Ritocchi rilevanti alla tassa sulle imbarcazioni, con l'eliminazione totale per natanti
fino a 14 metri.


Per imbarcazioni
da 14,01 a 20 metri, le imposte vengono dimezzate. Nulla è cambiato per barche al di sopra dei venti metri.


Inoltre, in caso di noleggio occasionale a terzi dell'imbarcazione da diporto, da parte del proprietario, viene eliminato il tetto di 30.000 euro precedentemente fissato per l'applicazione del regime forfettario al 20%.


Al suo posto viene introdotto il criterio del numero di giorni – massimo 40 annuali - in cui si può svolgere tale attività.


TOBIN TAX


A causa dell'assenza di necessarie indicazioni relative a criteri e modalità per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), l'articolo 56 del Dl Fare dispone lo spostamento del primo appuntamento con tale imposta al 16 ottobre 2013 (dal previsto 16 luglio).


La nuova disposizione non modifica nulla per quanto riguarda
l’entrata in vigore dell’imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e sulle negoziazioni ad alta frequenza ad esse relative.


Cambiamenti, invece, riguardano l’entrata in vigore dell’imposta sui derivati e dell’imposta sulle operazioni ad alta frequenza su derivati, fissata al 1° settembre 2013 (dal precedente 1° luglio).


Quindi, l’imposta sulle operazioni su strumenti derivati, nonché l’imposta sulle operazioni ad alta frequenza concernenti strumenti finanziari derivati e valori mobiliari sarà applicata alle transazioni concluse a decorrere dal 1° settembre 2013.


Per i versamenti d’imposta, si prevede l'unificazione delle date al 16 ottobre 2013. Infatti, a seguito delle modifiche:


-  l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini di operazioni ad alta frequenza realizzate su tali trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, va versata entro il 16 ottobre 2013;


-  l’imposta sulle operazioni su strumenti derivati e sulle operazioni ad alta frequenza realizzate su tali strumenti, effettuate nel mese di settembre 2013, va versata entro il 16 ottobre 2013.


SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI


In merito alla responsabilità solidale tra committenti e appaltatori, per il versamento delle somme dovute a titolo di tributi e quelle dovute agli enti previdenziali per le prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di appalto e subappalto, si registra l'abolizione della responsabilità limitatamente all'Iva.


Resta, quindi, ferma quella per gli
obblighi previdenziali ed assicurativi e per le ritenute da lavoro dipendente.


770 MENSILE


Scompare
, senza mai esser stato applicato, l’obbligo mensile di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli (c.d. 770 mensile).


PER I CITTADINI


Misure a favore del cittadino sono quelle contenute negli articoli 28 e 29 del Decreto Fare.


Qualora sia previsto l'obbligo di pronunziarsi nell'ambito di un procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, ma il termine è trascorso senza l'emanazione di alcun provvedimento, si prevede che le amministrazioni pubbliche corrispondano all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento; in ogni caso l'ammenda non può essere complessivamente superiore a 2.000 euro.


L'articolo 29 istituisce un meccanismo che prevede, negli atti normativi del Governo e nei regolamenti ministeriali, l'apposizione di una data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese.


Tale data può essere o il 1° luglio o il 1° gennaio successivi all'entrata in vigore degli atti.


Per atto amministrativo deve intendersi qualsiasi provvedimento a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


La norma non si applica in presenza di particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea.


Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui i cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.


Ricade sul responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti l'onere di pubblicare, sul sito istituzionale, uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.


QUADRO DELLE NORME

- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

 - Direttiva Equitalia 1 luglio 2013

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