Debiti da cartelle esattoriali. Il legislatore innalza le rate in situazioni di comprovata e grave difficoltà

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Una modificazione di grande impatto operativo all’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, proveniente dall’articolo 52 del “decreto del fare” - Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (Legge 9 agosto 2013, n. 98), che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” ed è ospite della “Gazzetta Ufficiale” n. 144, del 21 giugno 2013 - supplemento ordinario – affianca all’ordinario piano di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, previsto in 72 quote mensili, un piano straordinario, che aggiunge rate concedibili dall’amministrazione statale sino ad un massimo di 120, trasformando così la dilazione in “super dilazione”.

Condizione.


Il contribuente debitore deve trovarsi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà - in cui ricorrano, cioè, congiuntamente l’accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile - legata alla congiuntura economica.

DECRETO. NOVITA’ RATE.

E’ in “Gazzetta Ufficiale” n. 262, dell’8 novembre scorso, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 novembre 2013, che fissa le regole applicative della misura contemplata nell’articolo 52 del “decreto del fare” a vantaggio di persone fisiche e persone giuridiche.

L’istanza di rateazione può dunque, ora, riguardare tanto le 72 rate ordinarie – ex art. 19, comma 1, del Dpr 602/1973 - quanto le 120 disposte dal nuovo piano straordinario, secondo il combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies dell’articolo 19, come modificato dal “decreto del fare”.

Insomma, un piano non esclude l’altro.

Il contribuente beneficia anche di una proroga, in entrambi i casi, a prescindere dal piano accordato, sempreché ne possieda i requisiti. Così, chi ha già ottenuto 72 rate e chi è stato ammesso al piano straordinario di 120 rate può fare domanda per averne:

a. ancora 72, in caso di peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

b. ancora 120, in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

n.b. - il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di ottenere un piano di rateazione ordinario; per altro verso, chi è già titolare di un piano di rateazione ordinario (72 rate) può presentare una domanda per allungarlo fino a 120 rate. Per di più, una specificazione del “decreto del fare” concede che, in presenza dei presupposti richiesti, i piani ordinari o di proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del decreto (8 novembre 2013) possano essere aumentati fino a 120 rate, su richiesta del debitore.

ITER.

Contribuente

Presenta – con i documenti che comprovano l’impossibilità di onorare il debito entro le ordinarie 72 rate - istanza motivata all’agente della riscossione. In particolare, il contribuente dovrà provare di trovarsi nella condizione di non poter «eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario» (72 rate) e di avere una scarsa «solvibilità».

Agente della riscossione

Valuta se vi sono i presupposti stabiliti dalla norma per concedere la rateazione più lunga e le condizioni di solvibilità in relazione al frazionamento concedibile, ipotesi che si realizza quando la rata: - per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, come risulta dall’Indicatore della situazione reddituale (Isr) rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee); - per gli altri soggetti, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile, e l’indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente] è compreso tra 0,5 e 1.

ATTENZIONE: in entrambi i casi, il richiedente deve allegare all’istanza la relativa documentazione aggiornata.

Il numero delle quote dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto tra la rata e il reddito ovvero il valore della produzione, secondo le tabelle A e B allegate al “decreto del fare”.

Ogni anno, non oltre il 31 marzo, ad Equitalia spetta presentare al Mef una relazione sull’andamento delle riscossioni dell’anno precedente in relazione ai piani straordinari accordati e agli appuntamenti in cassa, anche non consecutivi, saltati (questa circostanza fa decadere dal beneficio del pagamento dilazionato quando le quote non versate raggiungono il numero di 8).

La carta stampata riferisce di centinaia di domande già giunte ad Equitalia, per accedere ai piani decennali di rateizzazione delle imposte. In questi anni, la società pubblica incaricata di riscuotere i tributi nel territorio dello Stato ha, con il legislatore, quanto più possibile ampliato i parametri di accesso al beneficio: chi ha ottenuto di pagare il debito a rate non può, ad esempio, subire ipoteche; può ottenere il Durc; può partecipare alle gare d'appalto. Equitalia ha, in poco più di un anno, portato da 5mila a 20mila euro, poi da 20mila a 50mila euro, la soglia per ottenere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. Sopra quest’ultima soglia, il contribuente in difficoltà (a seconda che si tratti di persona fisica o di persona giuridica) è, invece, tenuto a produrre una documentazione specifica, da coordinare ora con i requisiti di accesso ai piani ordinari e straordinari disposti dal “decreto del fare”.

E’ attesa una direttiva Equitalia che armonizzi le regole operative e risolva eventuali dubbi applicativi.

DECRETO. ALTRE NOVITA’.

Una modificazione di rilievo è anche data, nelle procedure immobiliari, dal divieto che il “decreto del fare” pone alla espropriazione dell'abitazione principale, purché si verifichino quattro condizioni:

1. deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore;
2. il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera;
3. Il fabbricato non deve essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 ( castelli);
4. infine, il debitore deve avere residenza anagrafica nell'unità in esame. L'abitazione principale è però ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro, considerato che le norme che regolano l’istituto dell'ipoteca non hanno subìto modifiche.

Sempre riguardo ai pignoramenti immobiliari, il “decreto del fare” ha elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l'espropriazione è ammessa. È inoltre necessario che l'espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Sui pignoramenti mobiliari, la novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'impresa e alla professione, per ottenere il quale il contribuente deve provare la qualifica di strumentalità entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo. Il legislatore ha poi recepito con estensioni la disciplina del Cpc in materia di pignoramento di beni indispensabili all'esercizio dell'impresa o della professioni: sono ora pignorabili nei limiti del quinto del loro valore, solo se l'ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria ovvero presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro. Se eseguito il pignoramento di questi beni, il debitore è tuttavia sempre nominato custode di essi e dovranno decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all'incanto.

In tema di pignoramento presso terzi, è stato elevato a 60 giorni (da 15) il termine entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme richieste dall'agente della riscossione. In caso di pignoramento dello stipendio, con riferimento all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente del dipendente, il datore di lavoro è reso libero da qualsiasi obbligo, con la conseguenza che il pignoramento esplicherà effetti verso gli stipendi che matureranno in seguito.

È annunciata l'emanazione di un decreto del Mef contenente l’elenco dei beni assolutamente impignorabili.

Benché la norma sia collocata nei pignoramenti immobiliari, essa dovrebbe esplicare i suoi effetti anche per le espropriazioni mobiliari. In attesa del decreto del Mef che fissa (in riduzione) le nuove regole di determinazione dell'aggio di riscossione (che avrebbe dovuto essere stato emanato entro il 30 settembre, data peraltro anticipata dal “decreto del fare” rispetto alla originaria del 31 dicembre prossimo), resta la misura di legge dell'otto per cento.

Norme e prassi

Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69.
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 6 novembre 2013
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