Bonus sanificazione anche per i tamponi ai dipendenti. Chiarimenti Entrate

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Bonus sanificazione anche per i tamponi ai dipendenti. Chiarimenti Entrate

A poco più di un giorno dal termine ultimo fissato (4 novembre 2021) per presentare la comunicazione delle spese ammissibili al tax credit sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione relative ai mesi di giugno, luglio e agosto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 13/E, con la quale fornisce indicazioni in merito al bonus rivisto e ampliato dal decreto Sostegni bis (Dl n. 73(2021).

Bonus sanificazione, novità normative

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è stato originariamente introdotto dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e, poi, successivamente rivisto dal decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

In particolare, l’articolo 32 di quest’ultimo decreto legge dispone che: al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

 Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate era demandato il compito di stabilire i criteri e le modalità di fruizione del bonus.

Con la circolare del 2 novembre, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito agli aspetti nuovi del credito d’imposta rispetto alla versione precedente, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, nonché alla modalità di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non è prevista la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

Ambito soggettivo e misura del credito d’imposta sanificazione

Riguardo all’ambito soggettivo, la circolare richiama espressamente quanto previsto dall’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis. Questo annovera tra i beneficiari del credito d’imposta le seguenti categorie di soggetti:

  • gli esercenti attività di impresa;

  • gli esercenti arti e professioni;

  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Riguardo all’ammontare del credito d’imposta, si ricorda che esso spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Per la corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini Ires, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP e non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa.

Tax credit sanificazioni luoghi di lavoro, spese ammesse

La circolare n. 13/E/2021 si sofferma, poi, sulle spese ammesse al credito d’imposta in trattazione, fornendo, al riguardo, alcune precisazioni.

Oltre alle spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa; le spese per l’acquisto di Dpi (mascherine, guanti, tute e calzari) e le spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, l’Agenzia ricorda che nella nuova formulazione del tax credit da parte del decreto Sostegni bis sono ricomprese anche le spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali dei soggetti ammessi al tax credit sanificazione.

A tal proposito, la circolare specifica che tra le spese sostenute per la somministrazione di tamponi vanno ricomprese tutte quelle connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l'acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

Inoltre, il tax credit spetta anche per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e pulizia purché qualificabili come attività di “sanificazione”.

Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del credito d'imposta le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Bonus sanificazione, modalità di utilizzo

Il tax credit sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.

Pertanto, il contribuente può utilizzare il credito d’imposta per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.

Riguardo all’utilizzo in compensazione, invece, la stessa potrà partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determinerà la percentuale spettante che verrà comunicata entro il prossimo 12 novembre. Sarà previsto un nuovo codice tributo specifico.

Infine, specifica l’Agenzia che l’articolo 32 del Sostegni bis non prevede la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta.

Accesso al bonus sanificazione, finestra aperta fino al 4 novembre

La richiesta di accesso al credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, da parte dei soggetti ammessi al tax credit, può essere inviata fino al giorno 4 novembre.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del bonus fiscale ed è stata definita la finestra temporale dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Il modello Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere trasmesso direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, in via telematica, tramite:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate;

  • i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

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