Bonus edilizi, vincolo SOA da gennaio 2023 per lavori superiori a 516 mila euro

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Bonus edilizi, vincolo SOA da gennaio 2023 per lavori superiori a 516 mila euro

Una precisazione sul requisito della certificazione SOA per gli interventi edilizi ammessi al Superbonus e agli altri bonus edilizi è arrivata lo scorso 17 febbraio da una Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

La specificazione era stata sollecitata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, al riguardo, ha inviato una nota al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Viceministro Maurizio Leo e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, proprio al fine di ottenere i chiarimenti necessari.

Superbonus 110% e bonus edilizi, obbligo di SOA da gennaio 2023

Dal mese di gennaio 2023 è scattato il nuovo obbligo per le imprese edili di dotarsi della SOA per i lavori privati sopra i 516 mila euro agevolati con bonus edilizi.

L’articolo 10-bis, comma 1, del Decreto legge n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, infatti, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (Dl n. 34 del 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:

a) ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;

b) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

La norma così come formulata aveva sollevato alcuni dubbi interpretativi da parte dei commercialisti in primis, che avevano chiesto spiegazioni per scongiurare uno stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche, prima che intervenisse il Decreto legge n. 11/2023.

Per i contratti 2022 quando scatta l’obbligo di SOA?

Pertanto, al fine di chiarire quale comportamento si dovesse tenere con riferimento ai contratti firmati nel 2022, quando la norma era già in vigore, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate.

Nella FAQ pubblicata in data 17 febbraio si legge che: “secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della condizione SOA decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la condizione SOA entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

NOTA BENE: Chi ha firmato i contratti lo scorso anno e ha cantieri in esecuzione ancora adesso non era tenuto a rispettare i vincoli legati alla SOA nel 2022, ma sarà sufficiente che li rispetti quest’anno, a partire da gennaio.

In accoglimento dell'interpretazione dei commercialisti, che hanno espresso “apprezzamento per la disponibilità nel fornire una rapida risposta”, quindi, il necessario possesso della SOA al momento della sottoscrizione del contratto scatterà alla fine del regime transitorio, cioè dal 1° luglio 2023.

Si evidenzia, infatti, che, a sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.

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